TARIFFA PROFESSIONALE RESTAURATORI BENI CULTURALI – ARI Associazione Restauratori d’Italia – Casa Ed. dei Tipografia del Genio Civile – Roma 2009

INTRODUZIONE –
La pubblicazione del "tariffario Professionale" nasce dall’esigenza di tracciare validi criteri per una valutazione economica degli incarichi affidati al restauratore di Beni Culturali nell’ambito della progettazione. Ambito nel quale, sempre di più è coinvolta tale figura professionale, in particolare da quando la stessa normativa in materia di conservazione e tutela dei beni culturali ha recepito la necessità della presenza del restauratore qualificato non solo in sede operativa, ma anche in quella progettuale.
Vale la pena di ripercorrere le tappe fondamentali di questo iter normativo.
Fin dal momento in cui i lavori sui beni culturali furono fatti rientrare, a torto o a ragione, nell’ambito più generale della disciplina dei lavori pubblici (la coddetta Legge Merloni n. 109/1994) si avvertì l’esigenza di individuare delle disposizioni specifiche in materia.
Tuttavia il regolamento attuativo alla legge (DPR n. 554/1999), per altro ancora in vigore, non fu indirizzato in tal senso e non si approfittò dell’occasione per normare il settore della tutela e della conservazione così profondamente diverso da quello dell’edilizia.
Nei testi citati il campo specifico di cui si occupa il restauratore è definito quale "Attività di Conservazione Restauro e Manutenzione di Beni Mobili e Superfici Decorate di Beni Architettonici".
Nell’impianto originario della legge Merloni, la progettazione è declinata in tre livelli (preliminare-definitivo-esecutivo) ed assume un ruolo indubbiamente centrale, oltre che progressivo, nella gestione dei lavori.
Marginale rimane invece, almeno fino a tempi più recenti, il coinvolgimento del restauratore in questa fase ritenuta basilare dalla legge.
Va considerato che la legge merloni, pensato col metro di misura del mondo dell’edilizia, si innestò con difficoltà ed incongruenze nella gestione dei restauri, innescando, a partire dalla fine degli anni novanta, un processo di progressivo adeguamento del settore del restauro delle opere d’arte alle normative che regolano gli appalti pubblici.
Basti pensare che solo nel 1998 per la prima volta furono identificati come categorie separate gli interventi di restauro specialistico sulle opere d’arte (categoria denominata S2 e successivamente OS2) distinti dagli interventi sulle strutture dei monumenti(categoria OG2), differenziazione successivamente recepita nei regolamenti della Merloni (categoria di opere specialistiche individuate dall’acronimo OS2 e categoria di opere generali individuate dall’acronimo OG2).
Fortunatamente, almeno in materia di qualificazione, dopo l’emanazione del regolamento generale di cui al DPR 34/2000, con l’uscita del DM 294/2000, successivamente modificato dal DM 420/2001, furono individuati e definiti i requisiti speciali per la Categoria OS2, senza intervenire però in tema di progettazione, rimandando pertanto al succitato DPR 34/2000 la normativa di riferimento, obiettivamente inadeguata ed insufficiente.
Con il DM 294/2000, che tenta per la prima volta di definire quali sono i requisiti che devono differenziare le imprese di restauro specialistico dalla imprese edili, fu necessario per il legislatore chiarire cosa intendesse per restauratore.
Il decreto indica due figure che devono essere presenti, in percentuali definite, nella composizione delle imprese di restauro specialistico: il "Restauratore di Beni Culturali" (necessario quale direttore tecnico dell’impresa di restauro qualificato in OS2) e il "Collaboratore Restauratore di Beni Culturali" (vedi: D.M. Beni e Attività Culturali 03/08/2000).
Con la cosiddetta Merloni quater (L. 166/2002) vengono finalmente introdotte numerose disposizioni relative ai lavori sui beni culturali. Tra tutte quelle che riconducono anche alla figura del Restauratore di Beni Culturali qualificato, vengono stabilite le attività di progettazione, direzione dei lavori e più in generale ruoli e compiti non più soltanto meramente operativi.
Con la legge 166/2002 viene sancito che il "Restauratore di Beni Culturali" collabora in fase di direzione dei lavori anche per indirizzare correttamente l’affidamento alle ditte competenti. Il principio è rafforzato dal Dlgs 30/2004, dove viene posto l’obbligo e non più la possibilità, per tutti i progetti di restauro di beni mobili e superfici di pregio artistico (OS2) di comprendere il restauratore nell’ufficio di direzione lavori:
"Per i lavori concernebti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei Beni culturali, l’ufficio di direzione del Direttore dei Lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di Restauratore di Beni Culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento".
Al restauratore può anche essere affidata la direzione stessa dei lavori: "…le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del Responsabile Unico del Procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di Restauratore di Beni culturali ai sensi della vigente normativa".
Il progetto preliminare è supportato da una “scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di Restauratore e finalizzata alla puntuale individuazione del Bene vincolato e dell’intervento da realizzare”. (legge 109/94 art. 16 comma 3bis)
La normativa in materia di Beni Culturali della legge 166/2002, come detto, è ancor più definita nel Dlgs 30/2004, tanto da creare una legge di settore distinta rispetto a quella generale sui lavori pubblici.
Il DLgs 30/2004, che si pone in un processo di progressiva modifica ed adattamento delle leggi sui lavori pubblici ad un ambito, quello dei Beni culturali, del tutto peculiare, prevede, inoltre, un nuovo regolamento di qualificazione che disciplini “…la definizione di nuove categorie… che tengano conto delle specificità dei settori…”.
Quanto contenuto nel Dlgs 30/2004 viene infine recepito nel nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al Dlgs 163/2006, diventandone parte integrante in un capitolo specifico e definito (il Capo II del Titolo IV nonché l’art. 253, commi 29 e 30).
Per quanto riguarda la progettazione il Dlgs 163/2006 e le sue successive modificazioni mantengono invariato l’impianto generale delle lagge quadro sui lavori pubblici. Per quel che concerne la progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori è prescritta la “verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori” ed è ribadita la declinazione in tre livelli:
“Il PROGETTO PRELIMINARE definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili , anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche da realizzare…;
Il PROGETTO DEFINITIVO individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo…
Il PROGETTO ESECUTIVO redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale d’appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari.
Quando si tratta di cat. OS2 il ruolo del restauratore è insostituibile. Vengono infatti ribaditi i contenuti del Dlgs 30/2004, che possono riassumersi in: coinvolgimento del restauratore nell’attività di progettazione e nella direzione dei lavori; obbligo della scheda tecnica redatta e sottoscritta da restauratori di Beni culturali; obbligo della presenza del restauratore come direttore operativo; possibilità di affidare a questa figura gli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di supporto tecnico alle attività del R.U.P..
Tuttavia nonostante lo sforzo del legislatore nell’affrontare sempre sistematicamente la disciplina speciale della tutela e della conservazione dei Beni Culturali, tarda ad essere emanata una disciplina regolamentare attuativa che ne definisca in modo particolareggiato ed esaustivo i contenuti, stabilendo regole ed obblighi finalmente specifici a livello nazionale.
E così se è vero che esiste una precisa normativa di riferimento, per quanto di difficile lettura, circa i requisiti necessari ed indispensabili per la qualifica di “Restauratore di Beni Culturali” (ex art. 182 del nuovo Codice dei Beni Culturali di cui DLgs n. 42/2004 e s.m.i.) e con l’emanazione dei decreti regolamentari previsti dai commi 7,8 e 9 dell’ex art. 29 del medesimo decreto legislativo, si arriverà ad una definizione, ci si augura conclusiva, del profilo professionale e della formazione, è altrettanto vero che troppi ritardi, vuoti e ambiguità sussistono in materia di qualificazione delle imprese e più in generale di una normativa tecnica ufficiale di riferimento specifica per il settore, circa bandi di gara, procedure di aggiudicazioni, capitolati, prezziari tariffari professionali, etc..
Le norme stesse che riguardano la progettazione appaiono di grande novità, ma di complessa applicazione nel campo specifico del restauro. Se da una parte gli sviluppi più avanzati delle metodologie nel settore diagnostico e della documentazione ribadiscono l’importanza della fase di progettazione degli interventi, va considerato che l’unicità stessa, che caratterizza il Bene Culturale, rende difficile la valutazione aprioristica degli aspetti tecnici, economici e tempistici necessari agli interventi.
Inoltre va detto che la mancanza, a tutt’oggi, di una normalizzazione dei prezzi rende difficile e rischioso proprio il ruolo del progettista. Le singole Amministrazioni e i singoli Uffici dello stesso Ministero applicano prezzi molto diversi. Il numero delle ore lavorative, il prezzo orario, il costo dei materiali, i criteri di misurazione cambiano in modo del tutto discrezionale, così che si ottengono per interventi simili, prezzi del tutto diversi a seconda della regione, della provincia, della città, del singolo ufficio, del singolo geometra contabile, di chi approva la variante progettuale di turno.
……..
Questa voce è stata pubblicata in LA PROFESSIONE DEL RESTAURATORE DI BENI CULTURALI. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento